NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT in vigore dal 01/01/2021

Dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di default introdotta dall’Autorità Bancaria Europea e recepita dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 288/2015 e successive modifiche a cui anche Confidimprese FVG si è adeguato.
La nuova disciplina, ovvero la Nuova definizione di Default, stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati, con l’obiettivo di armonizzare la regolamentazione tra i diversi paesi dell’Unione Europea.

I principali cambiamenti introdotti prevedono che:

le banche e gli intermediari finanziari definiscano automaticamente come inadempiente il cliente che presenti un arretrato da oltre 90 giorni, il cui importo risulti allo stesso tempo:

per i privati e le PMI (clientela al dettaglio): superiore a € 100 (soglia assoluta) e superiore all’1% (soglia relativa) del totale delle esposizioni verso la controparte finanziaria;

per le imprese diverse dalle PMI (clientela non al dettaglio): superiore a € 500 (soglia assoluta) e superiore all’1% (soglia relativa) del totale delle esposizioni verso la controparte finanziaria.

ATTENZIONE: il conteggio dei giorni parte dal momento in cui entrambe le soglie vengono superate e non si blocca fino a che una delle due soglie non venga meno. Questo meccanismo differisce rispetto alle precedenti modalità!

Eliminazione della prassi della “compensazione”. Non è più possibile compensare gli importi scaduti con i margini disponibili sulle linee di credito aperte e non utilizzate (es. utilizzare linee di cassa per compensare rate di finanziamenti) al fine di evitare la classificazione a default. 

Cure Period. Per uscire dal default – cioè ritornare in bonis - dovranno passare 90 giorni (3 mesi) dal momento in cui sarà stato regolarizzato l’arretrato (per es. le rate arretrate su mutui e/o prestiti e/o lo sconfinamento di conto corrente). Durante questo periodo la banca/l’intermediario dovrà verificare che non si verifichino ulteriori situazioni di inadempienza o eventi pregiudizievoli così da far decadere la segnalazione di default.

 

La soglia relativa viene elevata al 5% fino al 31/12/2021 solo per i Confidi – fra cui Confidimprese FVG - e gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari o non inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata).

La nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri sottostanti alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del "merito di credito" della clientela, ma può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l'adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio. 

Per le imprese è dunque fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche anche per importi di modesta entità. Ciò al fine di evitare che la banca sia tenuta a classificare l’impresa in default e avviare le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.

Confidimprese FVG è a completa disposizione per ogni richiesta di chiarimento e per fornire alle imprese il massimo supporto in questa importante fase di cambiamento.

Per ulteriori eventuali approfondimenti si vedano i documenti messi a disposizione da Banca d’Italia e dall’Abi ai seguenti link:

https://www.bancaditalia.it/media/notizia/nuova-definizione-di-default-e-conseguenze-per-i-clienti-delle-banche/

https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Tavolo%20CIRI%20Guida/Guida-semplice-default.aspx

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento dell’Unione Europea n. 575/2013 art. 178 che introduce specifiche disposizioni sul default di un debitore;

Regolamento delegato dell’Unione Europea n. 171/2017 che stabilisce nuovi criteri per fissare la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato;

Linee Guida EBA/GL/2016/07 – Orientamenti EBA sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013;

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