MOG 231/2001 E WHISTLEBLOWING

Con il D.Lgs. 231/2001 è stata introdotta in Italia una forma di responsabilità amministrativa degli enti, quali società, associazioni e consorzi, derivante dalla commissione, o dalla tentata commissione, di alcuni reati, espressamente richiamati dal Decreto, da parte dei Soggetti apicali o dei sottoposti, nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Il documento in calce descrive il Modello di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato dal Confidimprese FVG allo scopo di predisporre un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) per la prevenzione e consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l’individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

La medesima norma prevede, inoltre, l’istituzione di un “Organismo di Vigilanza dell’Ente” con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del predetto Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Attualmente è composto dai seguenti membri:

- Avv. Campeis Carlotta - Presidente
- Dott. Fabian Massimiliano
- Dott. Fabris Roberto

L'Organismo di Vigilanza può essere contattato per qualsiasi segnalazione o chiarimento all'indirizzo di posta elettronica odv@confidimpresefvg.it

Confidimprese FVG ha altresì adottato una apposita procedura per adempiere a quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023 (nel seguito anche solo Decreto), recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. disciplina Whistleblowing)”. Tale decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Il Decreto prevede la possibilità di segnalazione secondo diverse modalità: canale interno (segnalazioni interne); canale esterno presso l’ANAC (segnalazioni esterne); divulgazione pubblica; denuncia all’Autorità giurisdizionale (giudiziaria o contabile). Il primo canale da attivare è di norma quello interno, essendo previste dal Decreto precise casistiche di attivazione degli ulteriori canali.

Confidimprese FVG prevede quindi che la segnalazione interna potrà essere effettuata al gestore delle segnalazioni, individuato nella persona del Presidente dell’ODV, attraverso una delle seguenti modalità:
• SCRITTA: tramite lettera; la segnalazione dovrà essere inserita quindi in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l’oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta all’indirizzo CONFIDIMPRESE FVG, Via Savorgnana 27, 33100 Udine (UD) riportando, all’esterno, la dicitura “riservata al gestore della segnalazione” o “riservata al Presidente dell’ODV”.
• ORALE: attraverso l’apposita linea telefonica 0432 1833573; i messaggi lasciati resteranno memorizzati e di un tanto né verrà data conoscenza al segnalante;
• ORALE CON INCONTRO DIRETTO: attraverso messaggio alla linea telefonica 0432 1833573, in cui viene fatta una richiesta di incontro diretto con il gestore delle segnalazioni. I messaggi resteranno memorizzati e di un tanto né verrà data conoscenza al segnalante. L’incontro verrà effettuato in un tempo ragionevole e dell’incontro ne verrà data debita evidenza con la redazione di apposito verbale che verrà firmato dal gestore della segnalazione e dal segnalante al termine dell’incontro stesso. Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.

Le segnalazioni sono definite come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove). Le violazioni possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che dell’Unione europea, tra cui ad esempio:
• violazioni delle disposizioni normative nazionali – In tale categoria vi rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, i reati presupposto per l’applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato d.lgs. n. 231/2001, le violazioni delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, le violazioni delle norme in materia di intermediazione finanziaria e disciplinanti l’attività bancaria;
• illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni normative contenute nell’Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
• atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione;
• atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
• atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Ue.

La procedura non si applica invece:
• alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
• alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
• alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Il segnalante deve fornire gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:
• generalità del soggetto segnalante, con indicazione della qualifica professionale, sede di lavoro e recapiti (salvo il caso della segnalazione anonima) a cui essere contattato per eventuali richieste di informazioni integrative e per le informazioni relative al procedimento di segnalazione stesso;
• circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
• chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
• generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
• eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
• ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
• indicazione espressa di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing (ad es. inserendo la dicitura “riservata al gestore della segnalazione”), soprattutto al fine di gestire correttamente l’eventuale invio, per errore, della segnalazione a un soggetto diverso dal gestore

Si annota altresì che le segnalazioni anonime non sempre potranno essere gestite secondo le modalità di tutela di cui alla Procedura Whistleblowing.

Confidimprese FVG gestirà le segnalazioni applicando le tutele, la riservatezza, il divieto di ritorsione richiesti dal Decreto, nonché trattando e conservando i dati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR e D. lgs n. 196/2003 – Codice Privacy.

Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

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